L’Espresso
17 03 2015
Stefano Cucchi non è morto di fame e di sete. Per questo, secondo i familiari assistiti dall'avvocato Fabio Anselmo, il reato su cui deve indagare la procura di Roma è omicidio preterintenzionale. Lo scrivono in una memoria depositata pochi giorni fa in cui chiedono al procuratore capo Giuseppe Pignatone di valutare questa ipotesi di reato.
In pratica, sostiene la famiglia Cucchi, Stefano è morto per il pestaggio subito. Una tesi che le motivazione della sentenza di secondo grado della corte d'appello rafforzerebbe. «Questo verdetto offre concreti riscontri per affermare che nel caso di specie si tratta propriamente di omicidio preterintenzionale». In altre parole, qualcuno ha picchiato Cucchi subito dopo l'arresto: non voleva ucciderlo, ma quelle lesioni hanno poi provocato la sua morte.
Nel frattempo, parallelamente alla seconda inchiesta sulla morte del giovane geometra romano, la procura generale e i Cucchi hanno presentato il ricorso in Cassazione contro l'assoluzione degli imputati nel processo di secondo grado. I medici e le tre guardia penitenziarie prosciolte dalle accuse ora dovranno passare per la suprema Corte.
Il documento inviato al capo della procura capitolina, Giuseppe Pignatone, è invece un'analisi delle conclusioni a cui sono giunti i giudici di secondo grado. E sulla base di queste l'avvocato Anselmo darà battaglia. «La corte d'assise d'appello non ha mai negato che la morte di Stefano Cucchi è legata alle lesioni che ha subito e che sono attribuite agli agenti di polizia penitenziaria imputati. Per non riconoscere l'eccepita nullita bastava sostenere che la sua morte non ha alcun legame con le percosse subite», si legge nella memoria.
Per questo i giudici hanno trasmesso gli atti, così come richiesto da Anselmo durante il dibattimento, in procura. Lo hanno fatto con questa motivazione: «Al fine di accertare eventuali responsabilità di persone diverse dagli agenti di polizia penitenziaria giudicati da questa Corte». Ma non c'è solo questo nelle motivazioni della Corte.
Un passaggio riguarda la relazione dei periti del giudice di primo grado in cui sostenevano che la morte fosse dovuta a «inanizione», privazione, cioè, di acqua e di cibo. «La tesi dei periti deve ritenersi senza fondamento», scrivono nella memoria, e citano le parole del collegio giudicante: «La tesi della sindrome da inanizione seguita dal primo giudice non può essere condivisa, poiché si basa su elementi di fatto che non hanno trovato riscontro nelle risultante del processo».
I giudici di secondo grado quindi ritengono contrastante la tesi degli esperti con quanto emerso nel dibattimento. Contestano, per esempio, la misurazione del peso di Stefano: « La valutazione del peso all'ingresso in carcere deve considerarsi frutto di superficialità nelle rilevazioni e peraltro osserva la Corte che la morte per inanizione non può essere la conseguenza di un digiuno protratto per soli sei giorni, perciò gli stessi periti hanno dovuto sostenere che la sindrome era insorta già da diverso tempo, quanto meno a partire dal 2009».
Affermazioni, scrivono nel memoriale, non supportate da dati concreti. E nemmeno gli organi del geometra presentavano le caratteristiche tipiche di chi muore per fame e per sete. Non solo, anche per quanto riguarda l'insorgenza dei primi sintomi mancavano riferimenti bibliografici, e si faceva riferimento alla sola «esperienza personale di uno dei componenti del collegio peritale».
La sentenza di secondo grado e l'atto di accusa della difesa di Cucchi, dunque, indeboliscono la tesi del decesso per fame e sete di Stefano. E rafforzano l'ipotesi delle lesioni alla base della morte. Una pista che i familiari chiedono di seguire ai pm che hanno in mano il nuovo fascicolo