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Obiezione di coscienza e Costituzione

Magritte ombrelliFederica Grandi, Zeroviolenza
12 novembre 2015

Nel diritto costituzionale contemporaneo si assiste al progressivo aumento del numero dei diritti fondamentali e, in particolare, di quelli riferiti alla coscienza, a fronte, peraltro, di una società sempre più multiculturale.
L'enfasi mediatica e politica sul preteso diritto costituzionale all'obiezione di coscienza va letta in questo contesto.

L’obiezione di coscienza, quale specificazione della libertà di coscienza e/o dell’autodeterminazione - che si ispiri ai valori tradizionali o a quelli nuovi - viene interpretata come lo strumento più efficace per proteggere le coscienze dissenzienti che si confrontano con un ordinamento giuridico che fa fatica a rinnovarsi nelle sedi parlamentari.

Il “fatto” dell’obiezione di coscienza, come noto, si verifica nel momento in cui un soggetto rifiuta di obbedire ad una legge sulla base di un convincimento individuale assolutamente inconciliabile con essa. Sebbene la disobbedienza dell’obiettore metta in discussione l’obbligatorietà della legge per tutti, minando un presupposto del vivere insieme, a volte, i legislatori accettano questo rischio perché uno dei connotati fondamentali delle democrazie è dare la possibilità al dissenso di esprimersi in forme legali, così da poter essere integrato con gli altri interessi presenti nella società.

Questa integrazione del dissenso è perseguita con diversi strumenti: si pensi alle deroghe negoziate con alcune confessioni religiose che rendono immuni da responsabilità per i comportamenti illeciti prescritti dai canoni confessionali. Quanto alle questioni di coscienza non necessariamente legate ad uno precetto religioso, le soluzioni sono altre.

Vi può essere la conversione dell’obbligo a cui si rifiuta l’obbedienza in un obbligo alternativo, come è accaduto quando è stato consentito agli obiettori di prestare il servizio civile in luogo della leva militare ovvero, quando la conversione non è possibile, il trasferimento dell’obbligo gravante sull’obiettore in capo ad un altro soggetto, onde assicurare la continuità e la certezza della prestazione del servizio cui era sotteso il predetto obbligo: come nel caso della partecipazione alle tecniche di interruzione volontaria della gravidanza, nonché a quelle di fecondazione medicalmente assistita, ove è sì consentito di fare obiezione di coscienza, ma con la garanzia che le strutture ospedaliere assicurino la continuità del servizio, attraverso la necessaria presenza di personale non obiettore.

Quanto all’obiezione di coscienza nell’ambito delle procedure di interruzione volontaria della gravidanza, in particolare, gli incredibili numeri attestati dalle stime ministeriali (la media nazionale degli obiettori tra i ginecologi si aggira attorno al 70%) pregiudicano la continuità anche territoriale del servizio e testimoniano che questo “vaccino”, predisposto dal legislatore per elaborare consenso attorno ad una scelta politica molto combattuta, non ha funzionato a dovere e, dunque, sembra giunto il momento di modificarne i contenuti.

Più esplicitamente - posto che la Corte costituzionale (sent. n. 35 del 1977) ha chiarito che la legge n. 194 del 1978 ha un contenuto costituzionalmente vincolato - la sostanziale assenza di strumenti in grado di valorizzare la sincerità dei convincimenti posti a fondamento della facoltà di fare obiezione fa ritenere opportuno introdurre dei correttivi alla disciplina vigente volti a responsabilizzare il personale obiettore, sì da rendere più ragionevoli i numeri del fenomeno.

L’obiezione di coscienza, al di là delle previsioni legislative è, anzitutto, fenomeno sociale. L’obiezione di fatto, al fuori del diritto, è stata impiegata per giustificare il rifiuto a ricevere trattamenti sanitari obbligatori (si pensi alle vaccinazioni obbligatorie o alle trasfusioni di sangue).

Quanto poi ai trattamenti non obbligatori, la rilevanza dei convincimenti di coscienza è venuta a intrecciarsi con tutta una serie di questioni sul consenso informato e sull’autodeterminazione alle cure, nel tentativo, tra l’altro, di colmare il vuoto legislativo in tema di fine-vita. Questi impieghi dell’obiezione si incontrano anche nel diverso terreno del dibattito sui simboli religiosi, in funzione di grimaldello delle rivendicazioni per la neutralità dello spazio pubblico.

Proprio queste vicende fanno apparire l’obiezione di coscienza come un fenomeno inscrivibile nel più ampio genus della disobbedienza civile.

Il rinvio alla libertà di coscienza o all’autodeterminazione come scriminante per ogni illecito compiuto in nome dell’obiezione di coscienza, può però fuorviare se non si considera il contesto democratico e se si mette da parte che la strutturazione dei rapporti tra governanti e governati nella nostra Costituzione ha come presupposto la libertà di coscienza e la tutela delle sue manifestazioni individuali e sociali, sicché non è necessario ricorrere alla disobbedienza civile per provocare dei mutamenti legislativi. Semplicemente ci si deve mobilitare politicamente nelle sedi opportune e tentare la sfida della storia.

Riconoscere nell’obiezione un diritto della coscienza che può essere sempre rivendicato per sottrarsi agli obblighi imposti dalla legge, senza una specifica norma che ne definisca le modalità e i limiti, invero, varrebbe a legittimare il diritto indiscriminato all’inosservanza della legge – seppure di coscienza.

Ciò non può essere accolto, né sul piano giuridico, perché l’ordinamento ha esigenza di essere effettivo al punto che arriva ad autorizzare l’obiezione proprio per venire incontro alle coscienze nella speranza di evitare il sabotaggio delle norme moralmente controverse; né sul piano politico, perché ciò sancirebbe una vittoria dell’individualismo sul principio solidarista, assolutamente sconfessata dall’art. 2 Cost. in quel mirabile disegno che individua nell’equilibrio tra diritti inviolabili e doveri inderogabili la possibilità di realizzare un progetto di  sviluppo pieno della persona, nella libera sintesi tra sociale e individuale.

L’obiezione di coscienza, in sintesi, prima di essere accertata da un giudice, va necessariamente regolata dal legislatore poiché va tenuto nel giusto conto quello che è il suo impatto sugli equilibri dell’intera società.

Ultima modifica il Venerdì, 13 Novembre 2015 08:11
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